FAC SIMILE RICORSO AL PREFETTO PER MULTA
ECCESSO DI VELOCITA’ CON DECURTAZIONE DI PUNTI
SULLA PATENTE
Con motivazione di annullabilità in presenza di cartello stradale
privo degli estremi dell'ordinanza.
Milano, 27 ottobre 2004
Sig. Prefetto di
Milano
……………………….
Ricorso avverso verbale di
contestazione di violazione al codice della strada.
Ill.mo
Sig. Prefetto,
il
sottoscritto_________residente in____________rappresentante con pieni poteri
della società/ditta______proprietaria del veicolo ……… …. Targa AL 147 FA
ESPONE:
In
data………….2004 ci è stata contestata una presunta violazione al codice della
strada (art. 142 comma 9 – superava il limite massimo di velocità di oltre
40km/h, velocità effettiva 117 consentita 70km/h) commessa il giorno_______
alle ore……. In Viale………altezza …………….accertamento n° 00…………………
E deduce quanto segue
:
PREMESSO
·
Che con l'atto di accertamento indicato in epigrafe i vigili,
contestano le violazioni che avrebbero accertato a mezzo autovelox;
·
che nell'atto
qui allegato l'organo accertatore non ha proceduto alla contestazione immediata
della violazione dell'art .142/9 del Codice della Strada;
·
che il tratto di
strada in cui è avvenuta la contestazione non è individuato quale pericoloso
per il fermo o l'inseguimento di un veicolo incappato in un autovelox;
·
che la mancanza
dell'immediato fermo e contestazione da parte dell'ufficiale preposto è stato
compiuto per sua libera scelta e senza che ve ne fossero le reali esigenze
determinate da particolari condizioni di traffico;
·
che il
ricorrente ritiene incostituzionale la norma che impone di fornire le
generalita' del trasgressore e che prevede l’applicazione delle sanzioni
accessorie al proprietario in caso di mancata identificazione del trasgressore;
·
che l'atto di
accertamento e' inoltre da ritenersi nullo o comunque annullabile nello
specifico in quanto è palese l’omissione dell’indicazione della relativa
ordinanza (ex art. 45 CdS e 77 Reg. CdS)
perché lo stesso Art. 77, co. 7 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada),
dettando norme generali sulla segnaletica verticale, impone che i per i segnali
di prescrizione (precedenza, divieto, obbligo), devono essere riportati, sul
retro, gli estremi dell’ordinanza di apposizione; estremi che, nello specifico, per i segnali
che hanno generato la presunta trasgressione da cui il verbale in oggetto, non
sono stati apposti, come si evince dalle fotografie da me stesso scattate con
data inconfutabile ed allegate al presente ricorso.
considerato e ritenuto che ogni punto
della premessa motiva la nullita' e/o l’annullabilita’ dell'accertamento
sottolineato in diritto. Nello
specifico, nell’ultimo caso esposto in premessa, è stato confermato anche da
sentenza del Giudice di Pace di Roma Sezione Quarta nella persona dell’Avv.
Adriana Cosenza che con sentenza del 26.02.2004 nella causa iscritta al N.° 39401/03 del ruolo generale degli
Affari Civili ha accolto il ricorso ed annullato il provvedimento impugnato.
In
via istruttoria chiede
Si allegano al
presente ricorso cinque copie dello stesso, e cinque copie del provvedimento
impugnato nonche n° fotografie attestanti l’omissione dell’indicazione degli estremi dell’ordinanza di apposizione.
Con osservanza
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